Cabotaggio: tre operazioni in sette giorni
Redazione CABINA
Cosa consente il Regolamento (CE) 1072/2009 sul cabotaggio: tre operazioni in sette giorni, una in tre giorni se si entra a vuoto e quattro giorni di attesa.
Traduzione automatica, non verificata [NV].
Il cabotaggio nell’Unione europea ha limiti chiari: fino a tre operazioni in sette giorni dopo un trasporto internazionale, secondo il Regolamento (CE) 1072/2009 nel suo testo consolidato [V].
Che cos’è il cabotaggio
Il regolamento (art. 2, n. 6) definisce il cabotaggio come trasporti nazionali di merci per conto terzi, effettuati a titolo temporaneo in uno Stato membro ospitante [V]. Per farlo servono la licenza comunitaria e, se il conducente è cittadino di un paese terzo, l’attestato di conducente (art. 8, par. 1) [V].
Le regole in vigore dal 21 febbraio 2022 fanno parte del pacchetto mobilità dell’UE (Regolamento (UE) 2020/1055) [V].
I numeri
- 3 operazioni di cabotaggio al massimo dopo un trasporto internazionale in entrata, con lo stesso veicolo (art. 8, par. 2) [V].
- 7 giorni: l’ultimo scarico deve avvenire entro i sette giorni successivi all’ultimo scarico del trasporto internazionale nello Stato ospitante [V].
- 1 operazione in 3 giorni per Stato membro se il veicolo entra vuoto [V].
- 4 giorni di attesa: dopo il cabotaggio non lo si può rifare nello stesso Stato membro con lo stesso veicolo per quattro giorni (art. 8, par. 2 bis, introdotto dal Regolamento (UE) 2020/1055) [V].
Come si contano i giorni
La Commissione europea, nella sua pagina di domande e risposte, spiega che si contano giorni di calendario, non periodi di 24 ore. I sette giorni partono alle 00:00 del giorno successivo al trasporto internazionale e finiscono alle 23:59 del settimo giorno; la stessa regola vale per i quattro giorni di attesa [V]. È un’interpretazione della Commissione, non il testo della norma.
Prove e norme del paese
Il trasportatore deve presentare prove chiare del trasporto internazionale precedente e di ogni operazione di cabotaggio (art. 8, par. 3) [V]. Durante il cabotaggio si applicano le norme dello Stato ospitante su contratto di trasporto, pesi e dimensioni, merci pericolose, tempi di guida e di riposo e IVA (art. 9) [V]. In caso di grave perturbazione del mercato, uno Stato può ricorrere alla Commissione (art. 10) [V].
Il testo consolidato è solo uno strumento di documentazione: il testo vincolante è quello pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’UE. Non è una consulenza su casi concreti.
Spagnolo di base non verificato da un madrelingua [NV].
Redazione CABINA
Fonti
- Ufficio delle pubblicazioni dell’UE, Regolamento (CE) 1072/2009, testo consolidato al 21/02/2022: https://publications.europa.eu/resource/cellar/98e91c5c-83d1-11ec-8c40-01aa75ed71a1.0014.02/DOC_1, consultato il 27/10/2026 [V].
- Commissione europea, “Rules on cabotage applicable from 21 February 2022”: https://transport.ec.europa.eu/transport-modes/road/mobility-package-i/market-rules/rules-cabotage-applicable-21-february-2022_en, consultato il 27/10/2026 [V].
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